È vero che i siti e-commerce possono beneficiare di una deroga fino al 2030 e non devono mettersi a norma entro il 28 giugno 2025?
No, al momento non esiste nessuna deroga per i siti e-commerce. Ma… ci stiamo provando
La confusione nasce dal modo in cui è scritta la legge, che lascia spazio a interpretazioni ambigue e poco chiare. Serve fare un po’ di chiarezza.
La norma europea sull’accessibilità, che è stata recepita anche in Italia, distingue molto chiaramente tra prodotti e servizi.
I prodotti sono oggetti fisici, come un bancomat, un POS o un totem.
I servizi, invece, sono attività offerte al pubblico, come un sito e-commerce.
La stessa norma, già all’articolo 1, usa due verbi completamente diversi per indicare l’ambito di applicazione e dice
«la presente direttiva si applica ai prodotti “immessi” sul mercato dopo il 28 giugno 2025 e ai servizi “forniti” ai consumatori dopo il 28 giugno 2025».
Non è una scelta casuale: “immessi” si riferisce all’atto di introdurre un oggetto fisico sul mercato per la vendita o la distribuzione, come un POS o un totem. “Forniti”, invece, riguarda un’attività in corso, come la disponibilità di un sito web online. Quindi, dal 28 giugno 2025, tutti i servizi digitali che vengono forniti al pubblico devono rispettare i requisiti di accessibilità, a prescindere da quando sono stati “immessi” online. Questo significa che non conta se il sito era attivo già prima: se lo stai offrendo al pubblico dopo quella data, deve essere accessibile.
Per sostenere la tesi della non applicabilità, altre volte, viene citato l’articolo 25 del decreto italiano, che dice che
«i fornitori di “servizi” possono continuare a prestare i loro “servizi” utilizzando “prodotti” che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi.».
Ma anche qui, il senso è chiaro: si tratta solo di quei casi in cui un servizio si appoggia a un prodotto, cioè un hardware fisico già esistente, come nel caso di uno sportello automatico, un totem, una colonnina.
Il sito e-commerce non può in alcun modo rientrare in quella logica. Non è un dispositivo fisico e non si può considerare un prodotto ai sensi della legge.
C’è poi un articolo che parla in effetti dei servizi e dice:
«I requisiti di accessibilità si applicano soltanto nella misura in cui la conformità non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura».
Questa frase, apparentemente complicata, significa che non si può chiedere a un fornitore di cambiare completamente ciò che offre, al punto da renderlo un’altra cosa. Facciamo un esempio. Immaginiamo progetto di comunicazione online costruito solo su suoni spazializzati e silenzi, in cui lo scopo è creare un senso di spaesamento uditivo. Se per renderla accessibile a tutti si dovesse trasformare in una narrazione visiva con immagini e testi, quella modifica cambierebbe il senso stesso dell’opera stessa: la snaturerebbe. Ma per un sito e-commerce non esiste questo problema: renderlo accessibile significa semplicemente far sì che tutti possano usarlo, navigarlo, completare un acquisto. L’obiettivo resta lo stesso. Non cambia la sua natura. Non si snatura nulla.
Quindi ad oggi il 28 giugno 2025 è la scadenza.
Ma… ci stiamo provando, perchè noi stiamo dalla parte degli e-commerce e conosciamo bene le fatiche di chi cerca ogni giorno di tenere in piedi un’attività digitale. E il 14 giugno siamo intervenuti anche noi, partecipando alle consultazioni pubbliche organizzate da AgID. In quella sede abbiamo chiesto espressamente che venga presa in considerazione un’interpretazione della legge in modo più ampio, che consenta una proroga tecnica per i siti e-commerce già attivi, a condizione che siano documentabili interventi di adeguamento in corso. Non abbiamo chiesto l’eliminazione dell’obbligo, ma una dilazione ragionevole dei termin, che tenga conto delle difficoltà operative di molti operatori del digitale, soprattutto medio-piccoli. Sostanzialmente abbiamo chiesto “realismo”. La scadenza del 28 giugno è oggi confermata, ma ci auguriamo che AgID possa valutare con apertura soluzioni che accompagnino e non penalizzino chi si sta attrezzando seriamente.