Il 28 giugno 2025 segna il termine per l’adeguamento dei siti web ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa europea.
Contrariamente a quanto spesso si percepisce, non si tratta dell’inizio di un percorso, ma della sua scadenza effettiva: da quel giorno, i siti soggetti all’obbligo devono risultare già accessibili.
Tuttavia, molte aziende si trovano in una fase intermedia: hanno avviato il processo di conformità, spesso con il supporto di un tecnico e di un legale, ma non sono ancora nelle condizioni di pubblicare una dichiarazione pienamente conforme.
In questo contesto, è utile fare chiarezza su cosa si può e si dovrebbe fare – in modo concreto e coerente con il quadro normativo – per minimizzare il rischio, sia giuridico sia reputazionale.
Nessuna proroga, nessuna deroga
Ad oggi non risultano proroghe né deroghe applicabili.
La normativa prevede l’obbligo, per tutti gli e-commerce (con esclusione delle microimprese), di rendere accessibili i propri servizi digitali entro il 28 giugno.
Contestualmente, è richiesta la pubblicazione sul sito di una dichiarazione – che in ambito privato è più corretto definire Informativa sull’accessibilità – contenente tutti i riferimenti previsti dalla legge (descrizione del servizio, tecnologie impiegate, canali di contatto, tecniche di monitoraggio, etc.).
Tuttavia, questa informativa può essere compilata solo al raggiungimento della conformità, sulla base di un’analisi tecnica e giuridica.
Cosa fare se il sito non è ancora conforme
Se il sito è in fase di adeguamento ma il processo non è stato completato, pubblicare l’informativa standard prevista dalla normativa sarebbe scorretto, e potenzialmente sanzionabile in caso di verifica.
Tuttavia, in questa situazione è possibile – e consigliabile – predisporre un’informativa transitoria, che pur non avendo valore legale formale, può rappresentare un importante strumento di trasparenza e tutela.
Per essere efficace, tale documento deve essere coerente con il progetto di remediation in corso e contenere almeno:
- una chiara indicazione dell’avvio del processo di adeguamento;
- i dati del legale e del tecnico che hanno assunto formalmente l’incarico;
- le attività già completate e quelle programmate;
- la tempistica prevista per il completamento;
- eventuali eccezioni già rilevate (modifiche sostanziali, oneri sproporzionati, componenti di terze parti non modificabili);
- tutti i dati obbligatori previsti dalla normativa che siano già deducibili allo stato attuale, come ad esempio i contatti, la descrizione del servizio, le modalità di contatto, l’uso di tecnologie assistive e la frequenza del monitoraggio.
Una scelta utile, con doppio effetto protettivo
Sebbene l’informativa transitoria non sia espressamente prevista dalla normativa, la sua pubblicazione può avere una duplice funzione protettiva:
- Verso l’utente, che percepisce un comportamento trasparente e responsabile e potrebbe quindi essere disincentivato dal presentare segnalazioni;
- Verso l’AgID, che – in caso di verifica, spesso attivata su base segnalatoria – potrebbe valutare positivamente la presenza di un percorso tracciabile e ben documentato, considerandolo come elemento attenuante. In questi casi, l’authority può optare per un’ammonizione o per l’applicazione della sanzione minima, laddove avrebbe potuto configurarsi una violazione formale.
Trasparenza e documentazione: la via più solida
Questa informativa non è una scorciatoia né un escamotage.
È, piuttosto, una forma documentata di responsabilità, che consente di presidiare una fase delicata senza falsare la realtà e senza lasciare spazi vuoti comunicativi.
Perché – in tema di accessibilità – il silenzio può essere interpretato come inerzia.
La trasparenza, invece, non elimina il rischio, ma lo rende gestibile.
E quando è accompagnata da un progetto serio e verificabile, diventa il miglior strumento per rafforzare la propria posizione di fronte agli utenti e alle istituzioni.