La tutela di un’opera musicale
Prima di ogni aspetto legale, vorrei partire spiegandovi quale sia il significato di opera musicale. Si intende, con questo termine, tutto ciò che è costituito da melodia, armonia e ritmo, nonché dal testo se presente, la legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) si pone a salvaguardia di tutte le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.
In che modo pero’ si riesce a tutelare un’opera musicale? Sempre grazie alla tutela sul diritto d’autore, il tema più ampio già affrontato qui. Come per i casi di testi o video, si può considerare un’opera sotto tutela solo se caratterizzata dall’ “originalità”, che costituisce, quindi, requisito imprescindibile per entrare nell’area di protezione costituita dalla legge sul diritto d’autore, ma non solo.
Il plagio
Il caso del plagio, quante volte lo avete sentito dire e quante cause legali anche famose ci sono state nel corso della storia. Capita spesso di sentire melodie e suono similari tra loro, ma non sempre si puo’ parlare di caso di plagio. Il fatto di copiare (o rendere molto simili) delle parti di un brano non comporta sempre un’operazione fraudolente di quel brano e molto spesso in questi casi la linea della discrezionalità è molto sottile.
Quali sono i soggetti tutelati sul diritto d’autore
Entrano in gioco diversi soggetti sulla tutela del diritto d’autore. Sostanzialmente sono tre i primi ad essere usati come metro di giudizio:
- L’autore/compositore dell’opera musicale;
- Gli artisti interpreti ed esecutori;
- Il produttore del fonogramma (i produttori, le case discografiche).
Di questi tre, solamente l’autore è l’effettivo titolare del diritto d’autore. E’ lui infatti che realizza artisticamente e intellettualmente l’opera e ne detiene dunque i diritti morali e patrimoniali.
Questo però non concede il diritto di utilizzarlo prelevandolo, ad esempio, in una delle sue riproduzioni presenti online, visto che gli artisti che l’hanno interpretata, hanno su quella specifica performance il proprio diritto d’autore. Di pubblico dominio si intende dunque solamente l’opera nella sua “forma” originale.
I diritti “connessi”
Parlando di musica e dunque di case discografiche il tema può diventare spesso “spinoso”. Sono molti i casi giudiziari in cui un cantante abbia fatto causa alla sua “major” e questo per via dei diritti connessi. Si tratta in sostanza di quei diritti sul fonogramma inciso. Sono quei diritti collegati al diritto d’autore da soggetti diversi dall’autore. Un esempio? Ogni volta che un brano viene trasmesso in radio! Chi detiene la possibilità di diffusione? Quasi sempre l’etichetta discografica.
I diritti connessi del produttore di fonogrammi e dei musicisti, in assenza di pubblicazione, hanno durata di 50 anni dalla fissazione. In caso di pubblicazione, invece, i diritti connessi, così come quelli legati all’autore, smettono di sussistere ai 70 anni successivi dalla pubblicazione.
Come citare un’opera musicale
Per citare un’opera musicale senza incorrere in possibili sanzioni si possono usare diversi metodi. Voglio partire pero’ citando l’art.70 sulla Legge del Diritto d’autore. Quest’ultima recita che nella riproduzione di brani o parti di essi si puo’ ottemperare con una ricerca su autore e casa discografica. Si puo’ facilmente richiederne il consenso alla riproduzione, a meno che questi soggetti non la vietino per:
- critica o di discussione;
- insegnamento o di ricerca scientifica.
E invece attraverso il web come ci si comporta? Voglio sottolineare che la diffusione su internet di brani musicali è libera quando il fine della riproduzione è illustrativo e non commerciale. Inoltre non dimenticate che se volete citare un’opera va sempre menzionata la fonte con titolo dell’opera, nome dell’autore e dell’editore.
Pirateria
Lo studio Polimeni.legal opera nell’ambito della tutela diritto d’autore sul web e della pirateria musicale e informatica coniugando gli strumenti giuridici tradizionali alle esigenze richieste dalle nuove tecnologie.
La pirateria musicale ed informatica consiste nella violazione del diritto d’autore mediante la duplicazione non autorizzata di supporti fisici, licenze software o delle smart card della pay TV, anche mediante il bypass delle protezioni adottate dal titolare delle licenze. I professionisti di Polimeni.legal, assistono i propri Clienti, in via giudiziale e stragiudiziale, al fine di interrompere l’illecito e perseguire un’azione di risarcimento danni.
FAQ
Come funziona il copyright per le canzoni?
Ogni qual volta si dà vita ad una canzone, c’è un copyright annesso, indipendentemente che si sia iscritti alla SIAE o si sia registrato il brano presso un notaio.
Quand’è che una canzone non ha copyright?
Se il brano selezionato non è soggetto al copyright appare solitamente una scritta con la dicitura di “uso libero del brano per la riproduzione” proprio sotto il titolo.
Come si paga il copyright di una canzone?
Per quanto riguarda la canzone si paga mediante SIAE o altra associazione affine, da poco legalizzata anche in Italia.
Come non avere problemi di copyright su YouTube?
Se non vuoi che il brano sia copiato e dunque ci sia anche la rimozione del video dalla piattaforma You Tube dovresti controllare proprio sui termini d’uso della piattaforma. Si rischia anche la chiusura del canale stesso.