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Esperto Privacy – Consulenza su spamming

Esperto Privacy – Consulenza su spamming
26/03/2014
Polimeni Legal

Lo spamming è l’invio indiscriminato di grosse quantità di messaggi di posta elettronica indesiderata, tramite Internet, a lunghi elenchi di indirizzi solitamente a scopo pubblicitario e commerciale.

Il c.d. “codice privacy” (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), in sede di riordino delle varie disposizioni già esistenti sul tema e nel recepire la direttiva 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, ha dettato una analitica disciplina in tema di comunicazioni commerciali indesiderate.

La norma di riferimento (art. 130) è improntata a due principi cardine:

a) l’invio per fini di marketing di comunicazioni tramite sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, SMS ed MMS è legittimo soltanto con il consenso preventivo dell’interessato;

b) il comma 4 dell’art. 130, in linea con la direttiva, disciplina poi una ipotesi particolare: nel solo caso in cui un soggetto, acquisite legittimamente le coordinate di posta elettronica di un interessato nell’ambito della instaurazione di un rapporto contrattuale, utilizzi poi quell’indirizzo per commercializzare “propri servizi o prodotti analoghi”, allora non è necessario il consenso preventivo, fatta salva comunque la possibilità per l’interessato di opporsi in ogni momento al trattamento.

La violazione dell’art. 130 costituisce illecito penale e prevede la reclusione fino a due anni (art.167 D.lgs. 196/03). Tracce di norme anti-spamming si rinvengono anche in altre disposizioni normative, come il il D.Lgs. 70/03 (art. 9) in materia di commercio elettronico, il il D.Lgs 190/05 (art.15) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, il recentissimo D.Lgs. 206/05 c.d. “Codice del consumo”.

Da questo quadro normativo si evince l’atteggiamento del legislatore (in linea con tutti i paesi dell’occidente) che si abbatte fortemente contro la prassi dello spamming che, con il mezzo globale di Internet e la semplicità d’uso dell’e-mail, ha recentemente assunto dimensioni rilevanti tramite tecniche che riescono anche a superare le barriere tecnologiche che i provider stanno tentando di innalzare per arginare il fenomeno.

La semplice analisi di questo escursus normativo dell’ultimo triennio è sufficiente a ritenere gravante sul gestore dei siti web, che invia indiscriminatamente e-mail per pubblicizzare il proprio sito internet, la responsabilità per violazione delle normative anti-spamming.

Il fenomeno è rilevante anche dal punto di vista civilistico ai sensi dell’art. 2043 c.c., sotto il profilo del danno sia patrimoniale che morale.

Infatti il 10 giugno 2004 il Giudice di Pace di Napoli ha riconosciuto il diritto al risarcimento in caso di subita violazione della privacy per posta elettronica indesiderata, condannando un’azienda che vendeva articoli sportivi online e che aveva inviato e-mail pubblicitarie a soggetti che non avevano mai prestato il consenso a tale uso dei propri dati personali.

Nella motivazione della sentenza si legge tra l’altro che l’invio di posta elettronica indesiderata è illegittimo sotto due profili: “da un lato per la scorrettezza e l’illiceità del trattamento dei dati personali e dall’altro perché provoca una illegittima intrusione nella sfera privata del soggetto destinatario, e ciò costituisce una lesione della sua riservatezza, come stabilito anche dal Garante per la Privacy”.

Il giudice ha inoltre comminato la pena accessoria della pubblicazione della condanna su quotidiani (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero) e sui settimanali Panorama ed Espresso.

La sentenza stabilisce il precedente giuridico del danno da spamming, lesivo del diritto alla riservatezza personale, e quindi apre le porte per una più efficace tutela contro un fenomeno che ha raggiunto in tutto il mondo dimensioni allarmanti arrecando danni alle imprese e ai singoli.

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