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Cassazione: le testate online dovranno tenere aggiornati anche gli archivi?

Cassazione: le testate online dovranno tenere aggiornati anche gli archivi?
26/01/2015
Polimeni Legal

Un bel grattacapo per i giornali online. La Corte di Cassazione torna a parlare di reputazione online e stabilisce i termini della diffamazione nel mancato aggiornamento di una notizia riferita ad un indagato successivamente prosciolto. Con la sentenza n. 27535 del 30 dicembre 2014 si stabilisce infatti che è reato dare una notizia riferita all’apertura di un’inchiesta senza poi aggiornarla una volta che l’inchiesta si sia conclusa favorevolmente per il soggetto indagato.

La sentenza della Corte di Cassazione è stata preceduta da quella del Tribunale di Roma che ha condannato, anche in appello, l’associazione al risarcimento dei danni per una somma di 30.000 euro.

La vicenda si riferisce ad un’associazione di consumatori che aveva pubblicato sul proprio sito la notizia dell’apertura delle indagini nei confronti del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e di un suo collaboratore. Questi ultimi erano indagati per monitorare la correttezza dello svolgimento della loro mansione.

Il nodo cruciale che caratterizza la vicenda riguarda soprattutto le due motivazioni principali per le quali l’associazione ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Roma: la prima riguarda il “legittimo esercizio del diritto di critica” e la seconda pone in evidenza come il danno procurato non andava esteso alla “reputazione personale” ma doveva riguardare soltanto la “reputazione professionale” così come dichiarava il Direttore Generale.

La Corte di Cassazione respinge la prima censura sottolineando che la notizia era “distorta e incompleta dei fatti” così come dichiarato dal Tribunale di Roma. Il comunicato dell’associazione si trasformava in diffamatorio nel momento in cui l’inchiesta nei confronti del Direttore Generale si chiudeva in favore dello stesso e del suo collaboratore. Quindi, secondo la Corte di Cassazione, è evidente come il mancato aggiornamento sia di per sé diffamatorio, anche se la notizia del proscioglimento dell’indagato viene data nello stesso sito ma in un’altra sezione e pagina web.

Per quanto riguarda la seconda motivazione, la censura della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, il quale, secondo la ricorrente, si è “pronunciato su una domanda non formulata, incorrendo in vizio di ultrapetizione” non viene accolta in quanto, come sottolineato dal Tribunale di Roma il “pregiudizio alla reputazione è stato avvertito dal prof. G. in ogni ambito della sua vita di relazione, ma con particolare intensità e sofferenza nell’ambito professionale” e quindi si evidenza come il disagio colpisca tutti gli ambiti relazionali.

Una sentenza che sembra pendere come una spada di damocle sul lavoro dei giornali online. Seppur il principio di essa è corretto, questa sentenza si scontra inevitabilmente con la pratica delle testate online, che dovranno accertarsi continuamente della validità di ogni vecchia notizia presente nel server. E’ evidente come il precedente creato da questa sentenza renderà assai complicato il lavoro dei siti.

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