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Regime OSS: cosa comporta l’aggiornamento sulla normativa fiscale in vigore dall’1 luglio 2021

Regime OSS: cosa comporta l’aggiornamento sulla normativa fiscale in vigore dall’1 luglio 2021
30/06/2021
Polimeni Legal

Regime OSS: cosa comporta l’aggiornamento sulla normativa fiscale in vigore dall’1 luglio 2021? L’aggiornamento sulla normativa fiscale che riguarderà il Regime OSS impatterà sull’assorbimento dell’IVA e comporterà dei riscontri tecnici nel momento in cui gli e-commerce dovranno apportare le relative modifiche.

Si sta guardando al Regime OSS come a una semplificazione. Lo sarà certamente dal punto di vista fiscale, ma si rivelerà anche una semplificazione tecnica? Forse, ma andiamo per gradi. Ecco ciò che è emerso sul Regime OSS da un confronto con Francesco Chiappini di Ecommerce School e Leandro Canino, esperto fiscalista.

Regime OSS: Da dove nasce l’esigenza di un aggiornamento della normativa fiscale

È tanto tempo che si vuole istituire un Sistema Unico Europeo dell’IVA. Dall’1 luglio 2021 entreranno in vigore nuovi regolamenti per centralizzare le procedure di pagamento dell’IVA dei vari Stati e ottimizzare la tassazione. Questo è il pallino della Comunità europea da tempo.

Dall’intervista di Pier Moscovici, Commissario per gli Affari economici della Commissione, sono emersi alcuni dati. “Questo regolamento è stato necessario per ovviare ad una perdita di 150 miliardi di euro l’anno per i bilanci nazionali di cui 50 miliardi finivano nelle tasche di criminali autori di frodi” e probabilmente anche terroristi. Questa è stata la grande spinta che ha portato alla nuova normativa.

Come funziona adesso per quanto riguarda il regime dell’IVA? In questo momento, quando il fatturato annuo di un e-commerce derivante da utenti ubicati in altri Paesi europei supera una certa soglia (differente per ogni Paese), l’e-commerce deve andare fisicamente presso l’autorità fiscale del Paese a cui fornisce i prodotti, registrarsi e pagare le tasse secondo l’aliquota di quel Paese. Diversamente, se il negozio online non supera quella determinata soglia, sulla fatturazione si applica l’IVA del paese d’origine.

Spieghiamo questo concetto con un esempio pratico. Quando vendiamo i nostri prodotti a consumatori francesi e il fatturato supera i 35.000 euro abbiamo l’obbligo di andare in Francia a fini fiscali, registrarci e fatturare con l’IVA applicabile in Francia. Questo è ciò che accade nel modello tradizionale.

Qual è il problema? Le aliquote sono differenti e continueranno ad essere diverse in ogni Stato, ma anche le soglie erano diverse per ogni Stato. Con l’aggiornamento e il Regime OSS le cose cambieranno.

Come impatterà sulla realtà il Regime OSS

La novità impatterà molto dal punto di vista tecnico perché i siti dovranno aggiungere le aliquote di tutti i Paesi, inserendole con un moltiplicatore che in percentuale aumenterà o diminuirà il prezzo dei prodotti a seconda dei casi.

È chiaro come ogni grande cambiamento comporti delle difficoltà. Tuttavia oggi, chi è avvezzo alla tecnologia e all’utilizzo degli strumenti digitali, può introdurre il suddetto sistema senza problemi. Può anzi giovarne, in quanto molti processi verranno semplificati.

Leandro Canino, fiscalista esperto in e-commerce, spiega come dall’1 luglio interverrà una semplificazione che inizialmente potrebbe comportare qualche problema pratico, ma sul lungo periodo semplificherà certamente i procedimenti.

Quali operazioni interessa l’aggiornamento della normativa fiscale del Regime OSS? Riguarderà la soglia dei 10.000 euro, soglia riferita esclusivamente a operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali.

Cosa succede per le cessioni business to consumer? Che fino alla soglia di 10.000 euro il tributo IVA si applica secondo le regole e con le aliquote del Paese di origine.

Nel caso di e-commerce che vendono sia B2B che B2C, la soglia dei 10.000 euro deve essere calcolata solo per la parte B2C. Dal punto di vista organizzativo sarebbe meglio utilizzare due sezionali diversi per dividere le operazioni.

Come registrarsi per usufruire del Regime OSS

Superata la soglia dei 10.000 euro (ora la soglia è stata unificata a 10.000 euro per tutti) è necessario iscriversi sul servizio OSS – nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate – e attraverso il sistema indicare tutte le operazioni svolte da quel momento in avanti nei confronti di consumatori finali residenti all’interno dell’UE, liquidando il tributo IVA secondo le regole e le aliquote in base al Paese di destinazione.

Questo comporterà un’uniformità di trattamento per tutti coloro che avevano regimi fiscali o applicazioni IVA differenti. Per noi che fino a ieri avevamo un’aliquota IVA marginale più alta rispetto ad altri Paesi potrebbe comportare un piccolo risparmio fiscale.

Sono 10.000 euro a nazione o totali? La normativa è definita ma non molti autori sono ancora intervenuti in giudizio. Secondo Canino è una soglia unica per tutte le cessioni a tutti i Paesi europei.

Dovrebbe trattarsi di una soglia unica perché la sua partenza è fissata dall’inizio dell’anno, va ad abbracciare anche i servizi dell’e-commerce indiretto (dove il trasporto della merce deve essere effettuato nei confronti del consumatore finale) e infine perché c’è la volontà di uniformare tutti gli operatori che svolgono vendita online all’interno del territorio dell’UE.

Le piccole attività oggi che operano in esenzione IVA hanno un vantaggio competitivo perché vendendo senza IVA, in poche parole ciò che è introito diventa ricavo e non devono versare l’IVA sul Paese di destinazione. Invece le grandi aziende devono pagare il 22% di IVA o il valore a cui ammonta negli altri Paesi.

In estrema sintesi, i 10.000 euro sono da considerarsi su intero imponibile per tutti i Paesi.

Cosa fare nella pratica? Identificarsi sul portale dell’Agenzia delle Entrate e, attraverso l’aiuto di un commercialista, andare a liquidare il tributo.

L’intento di semplificare

Perché rappresenta una semplificazione? Perché ci permette di liquidare il tributo IVA su tutti i Paesi che compongono l’UE senza materialmente uscire dal nostro ufficio. Per esempio, sarà possibile liquidare il tributo assolto in Germania, Danimarca, Francia, Portogallo o Spagna senza materialmente uscire di casa.

Certo questo comporterà anche dei cambiamenti di paradigma. Dal punto di vista organizzativo, documentale e commerciale il venditore dovrà creare probabilmente tanti listini quanti sono quelli sui quali opera. Dovrà esprimere il prezzo del prodotto già incorporando il tributo IVA che poi andrà a liquidare secondo il Regime OSS.

È importante ricordare, per chi gestisce un e-commerce, che il Codice del Consumo impone di mostrare il prezzo incluso di IVA. Tra l’altro per gli utenti francesi, tedeschi, spagnoli si applica il Codice del Consumo italiano se l’azienda ha sede in Italia e sarà necessario continuare a rispettare questa regola.

Dal punto di vista tecnico sarà necessario identificare l’utente perché il prezzo totale non dovrà essere mostrato nel carrello nel momento in cui il cliente inserisce la nazione di spedizione. Va gestito a monte, magari chiedendo il paese di destinazione del bene, a prescindere dal luogo da cui l’utente si sta connettendo e da come pagherà.

Queste soglie riguardano i soggetti che abbiano una sola sede all’interno dell’UE. Se un soggetto ha più sedi da cui vende, dovrà applicare il tributo del Paese in cui si trova il consumatore finale.

Cosa comporta il Regime OSS

Diventa principio di uniformità perché oggi la componente fiscale del tributo IVA viene neutralizzato per tutti gli operatori commerciali in tutt’Europa. Viene neutralizzata la componente fiscale che poteva essere un vantaggio o meno.

L’iscrizione all’OSS è opzionale sotto i 10.000 euro. Chi si iscrive deve liquidare tutte le operazioni business to consumer attraverso l’OSS. Al di sotto può continuare ad applicare l’IVA del proprio Paese d’origine. Chi vende in un Paese dove si applica un’IVA nettamente più bassa rispetto a quella del proprio Paese d’origine, potrebbe avere interesse fin dalla prima vendita a identificarsi all’OSS.

Per calcolare la soglia dei 10.000 euro devono essere conteggiate le operazioni già da inizio anno. Se da inizio anno ancora non è stata superata, è possibile andare avanti senza l’iscrizione dell’OSS. Invece, se il superamento della soglia avviene, ad esempio, a maggio è possibile continuare senza registrarsi e poi farlo dall’1 luglio. Il conteggio sarà retroattivo per il 2021, ma l’applicazione partirà dall’1 luglio e il superamento deve essere considerato su base annuale.

In realtà l’iscrizione all’OSS non è tecnicamente obbligatoria ma è un sistema nettamente migliore di quello che andrebbe seguito non iscrivendosi. L’alternativa all’OSS sarebbe andare su ogni singolo Paese a identificarsi ai fini IVA, con annessa l’apertura di una partita IVA su quel Paese e dichiarazione IVA, con perdita di costi e tempo immani.

La semplificazione sta nel liquidare un tributo armonizzato su tutti i Paesi senza uscire dall’ufficio.

marketplace stanno comunicando queste novità agli utenti iscritti come venditori perché sotto certi profili diventeranno corresponsabili del versamento del tributo, che per loro è un profilo di responsabilità non indifferente, soprattutto quando l’azienda è extra UE.

Tutte le piattaforme sono pronte per gestirlo. Il problema rimane solo quello di decidere a livello strategico come organizzare il listino e implementarlo.

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