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Link ingannevoli

26/03/2014
Polimeni Legal

Un link ingannevole è un collegamento ipertestuale che conduce a pagine web che non contengono il materiale descritto nel link.

L’ottica da cui dev’essere vista l’eventuale responsabilità del webmaster è quella della pubblicità ingannevole prevista dal recentissimo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il c.d. “Codice del Consumo”, che ha completamente abrogato il Decreto Legislativo 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

Si legge nel testo normativo che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, (art.19 comma 2) e che per pubblicità si intende “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi” (Art. 20 comma 1 lettera a)).

E’ già evidente, dopo questa breve introduzione che gli unici webmaster coinvolti sono quelli che agiscono nell’esercizio di una qualunque attività di tipo commerciale.

Sembrerebbe che la pagina a cui punta il link dovrebbe essere l’oggetto dell’ attività.

Ma l’art. 20 lettera b) del decreto legislativo in questione, nel descrivere la pubblicità ingannevole, include saggiamente nella definizione, non solo ogni messaggio pubblicitario con le caratteristiche poi descritte, ma anche “la sua presentazione” (la presentazione del messaggio, quindi la presentazione della successiva pagina che a sua volta propone l’acquisto), e sembrerebbe essere proprio il caso del link.

Sembra invece da escludersi, nel configurare l’attività commerciale del webmaster così come richiesta perché sussista la “pubblicità”, l’essere semplicemente titolare di un sito internet che guadagna in base agli accessi (fattispecie molto diffusa).

In tal caso non sembrerebbe rientrarsi nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’attività commerciale sia anche l’oggetto della presentazione del prodotto tramite il link, poiché per configurarsi la “pubblicità” il messaggio pubblicitario deve rimandare al prodotto di cui l’utente internet è “acquirente”. L’attività dei siti che vivono di pubblicità è invece di ben altra natura, ed in questo caso, un link ad un’altra pagina del sito, pur se ingannevole, non ha lo scopo di “vendere” nulla al navigatore (bensì di vendere in base agli accessi più pubblicità nelle proprie pagine agli investitori ed in tal caso potrebbe configurarsi una responsabilità contrattuale nei confronti degli stessi).

Le sanzioni e la tutela dei consumatori è prevista dall’art. 26 del decreto legislativo in oggetto.

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