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Esperto evoluzione giuridica ed aspetti normativi del web

Esperto evoluzione giuridica ed aspetti normativi del web
26/03/2014
Polimeni Legal

Un’impresa che dovrà costruire o gestire un aeroporto, un albergo o un’abitazione privata, dovrà di certo sottostare a norme e regole tecniche e burocratiche diverse.

Lo stesso si può dire per un sito web. In base alla tipologia dei contenuti ed alla “destinazione d’uso” il webmaster incorrerà in forme di responsabilità diverse e dovrà rispettare normative distinte.

Gli aspetti da considerare sono molteplici. Proveremo qui ad accennarne i più rilevanti, per poi approfondirli in seguito.

Innanzitutto esiste un problema relativo all’accertamento della precisa fisionomia di Internet e della sua eventuale paragonabilità ai “media” già conosciuti. L’accostamento sito internet – trasmissione televisiva – carta stampata, fa sorgere numerosi dibattiti sull’analogia e sulle varie forme interpretative. La dottrina ha dibattuto molto sull’applicabilità delle norme sulla stampa sin dai primi anni in cui si iniziava a studiare il fenomeno Internet.

Si discusse sull’applicabilità di una norma scritta quando l’era digitale non era nemmeno immaginabile, come la legge n.47 dell’8 febbraio 1948 (Disposizioni sulla stampa) oppure la legge n.103 del 14 aprile 1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), cercando di individuarne le analogie, e i criteri di selezione per capire cosa, nel web, poteva essere considerato “stampa”, andando così ad allinearsi con le relative norme.

Anche i tribunali dimostrarono l’applicabilità delle norme sulla stampa ad una porzione di web, nonostante la dottrina contrastante, preparando dunque il terreno per l’emanazione della tanto discussa Legge 7 marzo 2001, n. 62 che include espressamente il “mezzo elettronico” come strumento di diffusione del “prodotto editoriale”, con le ovvie conseguenze in ambito di responsabilità del webmaster nel caso in cui il sito web realizzato, risponda ai requisiti di “prodotto editoriale”.

Un altro aspetto non meno rilevante, vista la diffusione dei siti internet “fai da te”, è la responsabilità del webmaster per la violazione delle norme sul diritto d’autore. La sempre meno necessaria competenza tecnica nella realizzazione di un sito internet induce spesso i webmaster all’utilizzo di materiale altrui, soprattutto per quanto riguarda le immagini, ma anche i contenuti.

Anche qui il riferimento normativo è una legge “atavica” se si considera l’evoluzione e la “modernità” del nostro ambito, la legge 22 aprile 1941, n. 633.  Modificata poi da vari interventi legislativi anche recenti, e messa in linea con le definizioni informatiche, regola l’utilizzo delle opere d’ingegno, facendo conseguentemente ricadere sul webmaster le sanzioni dovute all’illegittimo uso e diffusione delle stesse.

L’ambito relativo alla privacy ed al trattamento di dati personali è invece quello che ha fatto più discutere. L’utente che visita un sito internet lascia sempre e comunque traccia del suo passaggio, ed inoltre, molti siti internet, sono supportati da database che contengono dati personali (a volte anche sensibili) di utenti che, magari per accedere ad un servizio, effettuano una qualche “registrazione”. L’argomento è, come già detto, il più discusso, ed è quello che trova la più ampia applicazione nel mondo della rete. La pietra miliare della materia è stata la legge del 31 dicembre 1996 n. 675, pubblicata sulla G.U. 8 gennaio 1997 (“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) in difesa della riservatezza delle persone e dei gruppi sociali che ha rafforzato la tutela amministrativa indipendente prevista dalla stessa legge e riservata alla autorità “Garante”.

Dal 1997 in poi, la normativa si è sviluppata in particolare attraverso molti decreti legislativi e due dd.P.R., nonché tramite molte altre specifiche disposizioni, legislative e regolamentari, inserite in speciali provvedimenti, che hanno potenziato ulteriormente il congruo numero di norme vigenti in materia. L’eccessiva frammentazione dell’argomento ha dunque fatto sorgere la necessità di redigere un testo unico.

Il cd. Codice della Privacy è così arrivato nel 2003 con il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali), dal testo enorme, se paragonato al precedente, portando una discreta ventata di novità, soprattutto sotto un profilo di misure “minime” di sicurezza. La normativa prevede un “titolare” del trattamento dei dati ed un “responsabile”, che, nell’attività di webmaster, come da noi configurata, la maggior parte delle volte coincide.

Un dibattito interessante riguarda anche la eventuale responsabilità del webmaster per l’esposizione di contenuti illeciti appartenenti a terzi. E’ infatti prassi comune l’esposizione di notizie, ovvero di banner pubblicitari di altri siti contenenti immagini o testo.

E sulla stessa logica si pone il problema dell’individuazione di una qualche responsabilità del webmaster che tramite un link reindirizza il navigatore verso un sito con contenuti illeciti, ad esempio pedopornografici. Esiste in merito una sentenza del Tribunale di Milano che sembrerebbe escludere tale responsabilità, ma sembra chiaro che non se ne possa fare un principio generico, dovendosi valutare il rapporto tra il sito “linkato” ed il sito “linkante”.

Un caso particolare ad esempio è costituito dai motori di ricerca, e difficilmente possono essere riscontrate ipotesi di responsabilità per i link contenuti nel proprio database. L’indicizzazione operata dal motore di ricerca, infatti, non è frutto di un procedimento selettivo volontario bensì automatico, che si basa tra l’altro su informazioni fornite dai  gestori dei siti che hanno la facoltà di indicare le parole chiave (solitamente tramite meta tags) attraverso le quali il programma utilizzato dal motore di ricerca sarà in grado di rendere ancor più completa l’indicizzazione.

Una sostanziosa fetta di responsabilità invece è assunta unilateralmente dal webmaster all’atto di registrazione di un dominio internet presso il Registro del ccTLD “it”. Per registrare un nome a dominio infatti è necessario inviare alla Registration Authority Italiana una lettera di assunzione responsabilità, in cui sono contenute, tra le altre, una serie di dichiarazioni di impegno a rispettare determinati regolamenti che vedremo e della cui violazione si risponde sia civilmente che penalmente.

Infine le innumerevoli fattispecie dove si viene a configurare una responsabilità del webmaster, sono completate da una generica responsabilità per i contenuti pubblicati sul sito internet. Il alcuni casi infatti, considerata l’illiceità del materiale presente all’interno del sito, ovvero l’illiceità dell’atto di diffusione di un determinato contenuto, si viene a configurare una condotta penalmente perseguibile.

In modo non esaustivo esemplifichiamo ricordando la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies), come ad es. programmi di hacking, l’ingiuria e la diffamazione a mezzo internet (artt. 594 e 595 c.p.), la diffusione abusiva software (art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633), la pedofilia informatica (artt. 600 ter e quater c.p.), le minacce (art. 612 c.p.) e le molestie (art. 660 c.p.) informatiche.

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