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Consulenza sull’utilizzo di foto, ritratti ed immagini su Internet

26/03/2014
Polimeni Legal

La prerogativa di un ipertesto è assemblare, in un’unica pagina sia testo che immagini. L’arte figurativa è molto presente su Internet, ed oggi la digitalizzazione delle immagini, come le fotografie, avviene in modo diretto. Sempre più spesso l’originale di una foto è già in formato digitale e le nuove tecnologie permettono di disegnare direttamente su lavagne elettroniche senza più necessità di scansionare il cartaceo. Ed inoltre i software per grafica sono ormai alla portata di tutti, avendo raggiunto un livello di usabilità molto alto.

Da qui si intuisce l’enorme quantità di dati costituenti immagini che vengono quotidianamente e perennemente esposte senza alcuna protezione sul web.

La tutela del diritto d’autore, dunque, trova terreno fertile nella sua applicazione alle opere figurative sul web.

Per quanto riguarda l’arte della fotografia bisogna innanzitutto distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l’opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro).

Tuttavia in questo caso, la tutela è subordinata ai requisiti dell’art. 90 della l.633/41. Questo stabilisce che ogni esemplare della foto deve contenere:

–        il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);

–        l’indicazione dell’anno di produzione della fotografia;

Se poi la foto riproduce un’opera d’arte, la foto deve contenere anche il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo non provi la malafede di chi le ha riprodotte (cioè la consapevolezza in merito alla provenienza della foto).

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia, cioè dal momento in cui la foto è stata scattata (art. 92 l.633/41).

Un webmaster dunque, qualora voglia inserire all’interno del proprio sito una fotografia, dovrà richiedere l’autorizzazione esclusivamente nel caso in cui sulla foto siano riportate le informazioni di cui all’art.90 l.633/41.

Le opere fotografiche o foto artistiche, invece, in base all’art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell’ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l’indicazione del titolare dei diritti e dell’anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

Per i ritratti, infine, la legge stabilisce che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l’immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata senza la necessaria autorizzazione per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

Infine, le immagini realizzate tramite software di grafica, molto frequenti all’interno dei siti internet, sono inquadrate come “arte del disegno” del punto 4 dell’articolo 2 della l.633/41. Non hanno eccezioni né particolari requisiti e quindi godono della generica tutela delle opere figurative d’ingegno. Non possono dunque essere utilizzate senza l’autorizzazione del creatore del file.

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