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Consulenza su violazione del diritto d’autore

Consulenza su violazione del diritto d’autore
26/03/2014
Polimeni Legal

Il webmaster è responsabile sia civilmente che penalmente per la violazione delle norme sul diritto d’autore.

Il capo III del titolo III della l.633/41 è dedicato a difese e sanzioni civili e penali.

Viene così descritta l’azione inibitoria che può subire il webmaster, a difesa di violazioni del diritto d’autore, e l’eventuale rimozione o distruzione dello stato di fatto da cui risulta la violazione, e viene accennata la possibilità generica di risarcimento del danno.

Nel caso di violazione di diritto d’autore tramite mezzi telematici si può configurare responsabilità ex art.2043 c.c. configurandosi sia il danno emergente, ma anche e soprattutto il lucro cessante, visto che l’effetto della distribuzione illegittima di un’opera dell’ingegno, è senz’altro la perdita di eventuali sfruttamenti economici dell’opera da parte del titolare.

In altre parole, l’utente che scarica un brano musicale distribuito illegittimamente da un sito, non acquisterà il compact disk nelle rivendite autorizzate, o l’utente che trova un testo di un libro su internet, eviterà di certo di acquistarlo in libreria.

Le potenzialità di sfruttamento economico dell’opera possono anche essere compromesse da un danno all’immagine dovuto alla diffusione su canali “non voluti” dal titolare del diritto. Si pensi ad un ritratto artistico di un nudo di una modella esposto in siti pornografici o erotici.

Dal punto di vista penalistico invece l’art. 171 l.633/41 stabilisce che è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa (comma I lettera a-bis).

In questo caso è prevista l’estinzione del reato pagando una somma corrispondente alla metà del massimo della pena (comma II).

La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se il reato di cui sopra è commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

L’art. 171-bis l.633/41 stabilisce invece che chiunque abusivamente distribuisce, per trarne profitto, programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

L’art 171-ter elenca, al primo comma. le fattispecie di reato che, se compiute per uso non personale ed a fini di lucro, comportano come pena la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da  euro 2.582,00 a euro 15.493,00, ma al secondo comma stabilisce espressamente che è punito con la reclusione da uno a quattro anni oltre che la multa come al primo comma, chiunque a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa.

Infine ricade sul webmaster la responsabilità per mancata informativa ai sensi dell’art.1 comma I del d.l. 22 marzo 2004, n. 72.

Per la violazione di questa disposizione la normativa prevede il rimando all’art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, stabilendo così che l’omissione della comunicazione all’interno del sito comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro, limiti che possono essere raddoppiati nel minimo e nel massimo in caso di particolare gravità o di recidiva.

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